PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

      «2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda in qualsiasi ente pubblico, ivi compresi gli enti ad ordinamento autonomo e gli enti decentrati sul territorio, sempreché non vi ostino motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico».